Retribuzione impiegati, vietato il pagamento per mezzo di denaro contante

Dal  1/07/2018 tutti i datori di lavoro o committenti, non potranno corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante, direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.

 Per effetto della legge di bilancio, che introduce una importante norma in ordine alla gestione paghe e stipendi:

A decorrere dal 1° luglio 2018 tutti i datori di lavoro o committenti sono obbligati a corrispondere ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso forme tracciabili e cioè a mezzo di  una banca o un ufficio postale, con ciò è interdetto l’uso del denaro contante in favore di  bonifici bancari, pagamenti elettronici, pagamenti in contanti presso lo sportello bancario o postale presso il quale il datore di lavoro abbia aperto un conto di tesoreria con mandato di pagamento, assegni da consegnare direttamente al lavoratore o a suoi delegati in caso di impedimento comprovato.

Pertanto, saranno obbligati a corrispondere la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa,attraverso una banca o un ufficio postale, con uno dei seguenti mezzi:

  • bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
  • strumenti di pagamento elettronico;
  • pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
  • emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.

 Il divieto di pagamento in contanti della busta paga, riguarderà tutti i rapporto di lavoro subordinato, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto.

Infine, si precisa che la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga ai sensi del comma 912 non costituirà in alcun caso prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione spettante e il datore di lavoro o committente, che violerà l’obbligo di pagamento tracciato delle retribuzioni, sarà punito con una sanzione amministrativa pecuniaria, consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro, così come illustrato dal comma 910 e seguenti, della Legge di bilancio n. 205 del 27/12/2017 ( comma 913). Sanzione che viene irrogata dagli ispettori del lavoro e che può essere ridotta a 1.667 euro.

 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/12/29/17G00222/sg

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